Art. 7.

      1. Al capo I del titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dalla presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

      «Art. 155-bis. - (Trasferimento del personale assunto localmente presso gli uffici centrali del Ministero degli affari esteri). - 1. I dipendenti assunti localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura possono conseguire il trasferimento presso gli uffici centrali del Ministero degli affari esteri sulla base di una graduatoria permanente per soli titoli, aggiornata annualmente, predisposta secondo appositi criteri stabiliti dallo stesso Ministero d'intesa con le organizzazioni sindacali.
      2. Il contratto individuale di lavoro dei dipendenti di cui all'articolo 152, secondo comma, collocati utilmente in graduatoria, è regolato dalla legge italiana, salvo rinuncia alla domanda di trasferimento.

 

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      3. In ogni caso, il trasferimento presso gli uffici centrali del Ministero degli affari esteri non comporta alcuna soluzione di continuità del rapporto di lavoro in precedenza instaurato».